I soggetti pubblici e privati, di cui all’art. 1, comma 7, della legge regionale n.23/2003 e s.m.i. che intendono gestire strutture ed erogare servizi nell’ambito del sistema integrato dei servizi sociali della Regione Calabria, devono dotarsi dei seguenti requisiti minimi:

Requisiti organizzativi, professionali e funzionali minimi 

  1. I requisiti minimi per l’autorizzazione al funzionamento di cui alla legge n. 328 del 2000 riguardano le strutture e i servizi già operanti, nonché quelli di nuova istituzione, gestiti dai soggetti pubblici o dai soggetti di cui all’articolo 1, commi 4 e 5 della legge n. 328 del 2000, che sono rivolti a: 
    • a) minori per interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia; 
    • b) disabili per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia; 
    • c) anziani per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari, finalizzati al mantenimento e al recupero delle residue capacità di autonomia della persona e al sostegno della famiglia; 
    • d) persone con problematiche psico-sociali che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare, o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale. 
  2. Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione al funzionamento e all’erogazione dei servizi territoriali, i soggetti pubblici e privati devono: 
    • a) garantire la presenza di figure professionali in relazione alle caratteristiche alla tipologia dei servizi da erogare ed ai bisogni dell’utenza; 
    • b) garantire la presenza di un coordinatore responsabile del servizio; 
    • c) garantire la disponibilità di spazi destinati alle funzioni amministrative, all’attività di coordinamento, di ricevimento dell’utenza e per la formazione del personale; 
    • d) adottare la Carta dei servizi sociali secondo quanto previsto dall’art. 13 della legge 8.11.2000, n. 328,e dall’art. 21 della legge regionale n.23/2003 e s.m.i., con indicazione dei servizi erogati e delle eventuali tariffe praticate; 
    • e) adottare un registro degli utenti del servizio con l’indicazione dei piani individualizzati di assistenza; 
    • f) aver stipulato idonea polizza assicurativa per i rischi di responsabilità civile verso terzi compatibile con la tipologia del servizio erogato; 
    • g) essere una organizzazione legalmente costituita ed essere iscritta nel registro della C.C.I.A.A. (o equivalente in base alla normativa Comunitaria) per attività/oggetto sociale inerente al servizio da erogare ovvero essere iscritta al R.E.A. (Repertorio Notizie Economiche e Amministrative), con esclusione degli organismi per i quali tale iscrizione non è prevista o non è obbligatoria; 
    • h) possedere tutti gli altri requisiti strutturali ed organizzativi previsti dal presente regolamento. 

Autorizzazione per l’erogazione dei servizi 

  • Il Comune capo Ambito acquisisce la documentazione e le dichiarazioni che devono corredare la domanda di autorizzazione, al fine di riscontrare la sussistenza dei requisiti prescritti, e comunica il relativo provvedimento all’ufficio regionale competente entro quindici giorni dalla sua adozione. 
  • Sulla base della tipologia del servizio da attivare, il Comune capo Ambito richiede la garanzia della presenza delle figure professionali, degli strumenti e degli immobili, necessari per la fornitura delle prestazioni. 
  • Il Comune capo Ambito, avvalendosi delle proprie strutture nonché dell’ufficio di piano di cui all’art. 29, effettua tutti gli atti istruttori ritenuti necessari al fine di verificare il possesso dei requisiti organizzativi e funzionali, di cui al presente regolamento, ed entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda adotta il provvedimento di autorizzazione o di diniego, avvalendosi nella fase di sopralluogo di una Commissione composta da un numero di componenti pari a tre, di cui uno dell’area tecnica. 
  • Il provvedimento di autorizzazione deve indicare: 
    • a) la denominazione; 
    • b) la tipologia di servizi da erogare;
    • c) i destinatari;
    • d) l’ubicazione;
    • e) la capacità massima di presa in carico degli utenti;
    • f) la denominazione del soggetto gestore e del soggetto titolare qualora ente pubblico, se diverso dal primo, nonché il nominativo del legale rappresentante di entrambi, oltre alla sede legale ed operativa. 

Requisiti minimi

  1. Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza e l’applicazione della vigente normativa in materia di lavoro, all’interno dello stesso edificio non possono trovare collocazione più strutture residenziali e semiresidenziali. Gli ambienti utilizzati dagli ospiti di una struttura residenziale o semiresidenziale devono insistere in un unico immobile, ovvero essere tra loro collegati strutturalmente.
  2. L’amministrazione competente può rilasciare autorizzazioni a più di una struttura nel medesimo edificio, se sussistono tutte le seguenti condizioni:
    • a)  devono risultare funzionalmente autonome e indipendenti, salvo i servizi di predisposizione dei pasti;
    • b)  non deve esservi compresenza, all’interno del medesimo edificio, di strutture o servizi destinati a minori o donne in difficoltà con altre tipologie di utenza. Le strutture già esistenti ed autorizzate di cui sia documentato il funzionamento antecedentemente alla emanazione del presente regolamento, non in regola con le disposizioni che precedono, purché dispongano di spazi completamente autonomi e indipendenti e di servizi compatibili in termini di sicurezza ed opportunità, devono adeguarsi entro il termine di trentasei mesi dall’entrata in vigore dal presente regolamento.

Requisiti organizzativi, professionali e funzionali minimi

Le strutture devono possedere i seguenti requisiti minimi ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. c) della legge n. 328 del 2000, e dell’Allegato A parte integrante del presente Regolamento:

  • a. ubicazione in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l’uso di mezzi pubblici, comunque tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti delle strutture;
  • b. dotazione di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto, organizzati in modo da garantire l’autonomia individuale, la fruibilità e la privacy;
  • c. presenza di figure professionali sociali e sanitarie qualificate, in relazione alle caratteristiche ed ai bisogni dell’utenza ospitata.
  • d.presenza di un coordinatore responsabile della struttura;
  • e.adozione di un registro degli ospiti e predisposizione per gli stessi di un piano individualizzato diassistenza e, per i minori, di un progetto educativo individuale; il piano individualizzato ed il progetto educativo individuale devono indicare in particolare: gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell’intervento, il piano delle verifiche;
  • f.organizzazione delle attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti;
  • g.adozione, da parte del soggetto gestore, di una Carta dei servizi sociali secondo quanto previsto dall’articolo 13 della legge n. 328 del 2000, comprendente la pubblicizzazione delle tariffepraticate con indicazioni delle prestazioni ricomprese.

Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione di cui all’articolo 6, i soggetti pubblici e privati che intendono gestire le strutture socio assistenziali devono:

  1. essere una organizzazione legalmente costituita ed essere iscritta nel registro della C.C.I.A.A. (oequivalente in base alla normativa Comunitaria) per attività o oggetto sociale inerente al servizio da erogare, ovvero essere iscritta al R.E.A. (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative), con esclusione degli organismi per i quali tale iscrizione non è prevista o non è obbligatoria;
  2. essere in regola con la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e non essere stati destinatari, negli ultimi cinque anni, di sanzioni penali o amministrative per violazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e della normativa ad esso correlata, né avere in corso relative pendenze;
  3. aver stipulato idonea polizza assicurativa per i rischi di responsabilità civile verso terzi compatibile con la tipologia della struttura di cui al presente regolamento;
  4. assicurare la presenza di un professionista con funzioni di coordinamento avente la qualifica professionale definita, per ciascuna tipologia, dal presente regolamento; tale soggetto assolve funzioni di coordinamento ed è responsabile dei programmi, delle attività e dell’organizzazione del servizio, redige le relazioni, gli atti ed i rapporti richiesti da istituzioni competenti;
  5. assicurare la presenza nel servizio del personale previsto per ciascuna tipologia, così come indicato nel presente regolamento;
  6. adottare la Carta dei servizi di cui all’art. 21 della legge regionale n.23/2003 e s.m.i., e all’art. 13 della legge 8 novembre 2000, n. 328, assicurando che nell’ambito dello svolgimento delle attività: 
    1. siano rispettati i ritmi di vita degli ospiti e sia garantita la partecipazione degli stessiall’organizzazione della vita quotidiana anche attraverso la redazione partecipata deiregolamenti interni di funzionamento dei servizi;
    1. siano definiti progetti personalizzati di assistenza e, per i minori, progetti educativi cheindichino gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell’intervento ed il piano delleverifiche;
    2. nei progetti sia prevista l’integrazione con altri servizi, prestazioni, di cui l’utente può utilmentefruire da parte di altri soggetti della rete territoriale;
    3. i progetti siano elaborati in raccordo con i servizi sociali competenti e garantiscanol’integrazione del soggetto con il contesto sociale d’origine, il mantenimento e lo sviluppo direlazioni sociali significative;
    4. sia garantita l’applicazione della vigente normativa in materia di lavoro;
  7. predisporre, nel quadro delle misure di riservatezza previste dalla vigente legislazione, un registro degli utenti, con relative cartelle personali contenenti la documentazione relativa a ciascun ospite e i progetti personalizzati;
  8. assicurare la coerenza dell’attività svolta rispetto alla programmazione sociale regionale ed allaprogrammazione d’ambito;
  9. adottare procedure per la gestione informatizzata della documentazione (classificazione dei documenti, diffusione,rintracciabilità);
  10. trovarsi in regola con la vigente legislazione in materia di assistenza e previdenza sociale;
  11. osservare la vigente normativa in materia di tutela dell’ambiente e non essere mai stato sottoposto a sanzioni penali o amministrative per violazione di essa, né avere in corso i relativiprocedimenti di irrogazione;
  12. possedere una struttura idonea ed adeguata sotto il profilo organizzativo, finanziario e tecnologicoall’effettuazione dei servizi e delle attività previste e disciplinate dal presente regolamento;
  13. non essere stati oggetto, negli ultimi due anni, di provvedimenti sanzionatori riguardanti l’autorizzazione al funzionamento

Autorizzazione al funzionamento dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semi residenziale

  1. L’apertura, la trasformazione di tipologia, gli ampliamenti ed i trasferimenti dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale sono subordinati al rilascio di autorizzazione al funzionamento da parte del Comune capo Ambito dell’ambito nel cui territorio esse sono collocate.
  2. L’autorizzazione è rilasciata ai soggetti, pubblici o privati, che risultano in possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi previsti dalla normativa nazionale, in particolare in materia di urbanistica, edilizia, barriere architettoniche, lavoro, sicurezza del lavoro, igiene e prevenzione incendi e dalle disposizioni di cui al presente regolamento.
  3. L’autorizzazione non può essere rilasciata a servizi e strutture rispetto ai cui rappresentanti legali e soggetti responsabili ricorrano cause di esclusione previste dall’art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
  4. I Comuni capo Ambito si avvalgono della modulistica relativa alla domanda di autorizzazione predisposta dalla Regione Calabria e disponibile sul sito istituzionale di quest’ultima. I Comuni capo Ambito inoltre acquisiscono la documentazione e le dichiarazioni che devono corredare la domanda di autorizzazione, al fine di riscontrare la sussistenza dei requisiti prescritti.
  5. Il Comune capo Ambito, avvalendosi delle proprie strutture nonché dell’ufficio di piano di cui al Titolo III, Capo II, effettua tutti gli atti istruttori necessari al fine di verificare il possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali, di cui al presente regolamento, ed entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda adotta il provvedimento di autorizzazione o di diniego.
  6. Il provvedimento di autorizzazione deve indicare: a) la denominazione;b) la tipologia di servizi da erogare; c) i destinatari;d) l’ubicazione;
    e) la capacità ricettiva massima;
    f) la denominazione del soggetto gestore e del soggetto titolare se diverso dal primo, e ilnominativo del legale rappresentante di entrambi, oltre alla sede legale.
  7. In caso di variazione temporanea determinata da situazioni imprevedibili di uno o più requisitiautorizzativi, nella oggettiva impossibilità di una preventiva comunicazione, il titolare della struttura, entro dieci giorni dall’intervenuta variazione, ne dà comunicazione al Comune capo Ambito e al sindaco del Comune ove la stessa ha sede, specificando la causa della variazione ed i tempi della sua permanenza, che non può superare un periodo massimo di 180 giorni. Il Comune capo Ambito, ricevuta la comunicazione, emana tempestivamente i conseguenti provvedimenti di sospensione.
  8. Qualora la struttura decida di sospendere l’erogazione dei servizi resi il titolare deve darne comunicazione almeno venti giorni prima al Comune capo Ambito, al fine di garantire la continuità assistenziale dell’utenza in carico; la sospensione dell’attività per un periodo superiore a sei mesi, in ogni caso, comporta la decadenza del titolo abilitativo e la conseguente emissione del provvedimento di revoca da parte del Comune capo Ambito.
  9. Il Comune capo Ambito, entro quindici giorni dal rilascio dell’autorizzazione al funzionamento, trasmette all’ufficio regionale preposto alla tenuta dell’Albo di cui all’articolo 26 della legge regionale n.23/2003 e s.m.i., copia dell’atto autorizzativo rilasciato e ogni altro provvedimento successivo ad esso connesso.
  10. L’inizio dell’attività socio assistenziale a seguito di Autorizzazione al funzionamento deve essere comunicata entro 24 mesi dalla data di notifica del titolo abilitativo. La mancata osservanza del termine predetto comporta l’automatica decadenza dell’Autorizzazione al funzionamento e la conseguente emissione del provvedimento di revoca da parte del Comune capo Ambito.

Accreditamento istituzionale

  1. L’accreditamento istituzionale è condizione indispensabile per la stipula di accordi/contratti con la pubblica amministrazione per l’erogazione di prestazioni il cui costo si pone, in tutto o in parte, a carico del servizio pubblico, ivi comprese le prestazioni erogate a seguito di presentazione di titoli validi per l’acquisto.
  2. L’accreditamento non comporta in capo ai soggetti pubblici alcun obbligo a instaurare con i soggetti accreditati rapporti contrattuali per l’erogazione di interventi e servizi sociali e per la fornitura di prestazioni, il cui costo si ponga a carico del servizio pubblico.
  3. I soggetti pubblici che intendono acquistare prestazioni dai soggetti accreditati stipulano annualmente con essi appositi accordi/contratti che ne disciplinano i rapporti giuridici, secondo il fabbisogno, le disponibilità finanziarie ed i parametri fissati con deliberazione della Giunta regionale. In mancanza della stipula degli accordi/contratti non potranno essere erogati finanziamenti pubblici.
  4. Possono essere accreditati i servizi e le strutture in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 6 e i cui soggetti gestori pubblici e privati risultano iscritti all’Albo regionale, di cui al Titolo II del presente regolamento.
  5. Le funzioni amministrative concernenti l’accreditamento sono attribuite al Comune capo Ambito dell’ambito territoriale di cui all’art. 17 della legge regionale n.23/2003 e s.m.i.
  6. Il rilascio del provvedimento di accreditamento è subordinato al possesso dei requisiti dicui al presente regolamento e alla verifica del fabbisogno previsto dagli strumenti di pianificazione di cui agli articoli 18 e 20 della legge regionale n.23/2003 e s.m.i.

Procedure per l’accreditamento

  1. I servizi e le strutture socio assistenziali, pubbliche e private autorizzate, a domanda, possono essere accreditate dal Comune capo Ambito dell’ambito territorialmente competente, con le modalità ed i limiti previsti dal presente regolamento.
  2. I Comuni capo Ambito si attengono, nelle procedure di accreditamento, ai requisiti di qualità di cui all’articolo 20.
  3. Il Comune capo Ambito acquisisce la documentazione e le dichiarazioni che devonocorredare la domanda di accreditamento, al fine di riscontrare la sussistenza dei requisiti previsti, e comunica il relativo provvedimento all’ufficio regionale competente entro quindici giorni dalla sua adozione.
  4. La domanda di accreditamento, corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti, può essere presentata in qualsiasi momento. Entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione il Comune Capo Ambito deve concludere il procedimento emanando il provvedimento di accreditamento ovvero di diniego.
  5. I Comuni capo Ambito possono accogliere nuove domande di accreditamento sulla base della distribuzione territoriale dei posti residenziali o semi residenziali già accreditati, e sulla base del fabbisogno così come determinato dal Piano di Zona e dalla pianificazione regionale.
  6. L’accreditamento ha durata triennale dal suo rilascio e non può essere tacitamente rinnovato. Le strutture e i servizi interessati devono presentare istanza di rinnovo almeno novanta giorni prima della scadenza. Le verifiche per la concessione del rinnovo seguono la procedura prevista per l’accreditamento. Il procedimento di rinnovo deve concludersi entro novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza. L’accreditamento si intende comunque prorogato sino all’emanazione del provvedimento di accoglimento o diniego da parte del Comune capo Ambito, qualora l’istanza di rinnovo sia stata prodotta nei termini suindicati.
  7. I servizi e le strutture accreditate sono iscritte nell’Albo regionale di cui all’art. 26 della legge regionale n.23/2003 e s.m.i.
  8. Annualmente il Comune capo Ambito, sulla base delle disponibilità finanziarie e del fabbisogno territoriale, così come determinato dalle priorità e dalle strategie definite nel Piano di Zona e dalla pianificazione regionale, definisce con appositi accordi/contratti, stipulati con gli enti iscritti all’Albo di cui al precedente comma, i posti utenti da ammettere aretta.
  9. Il Comune capo Ambito verifica periodicamente la permanenza dei requisiti per l’accreditamento e, se accerta situazioni di non conformità, a seconda delle violazioni riscontrate (siano esse formali o sostanziali), e previa formale diffida, sospende con prescrizioni o adotta il provvedimento di revoca dall’accreditamento. I provvedimenti di sospensione o revoca dall’accreditamento sono trasmessi al settore competente della Giunta regionale entro tre giorni dalla loro adozione per gli atti consequenziali.
  10. Il Comune capo Ambito verifica annualmente la coerenza e la rispondenza della struttura, o del servizio accreditato, rispetto alla programmazione sociale regionale ed alla programmazione d’ambito, monitorando gli indici e gli standard di qualità previsti dalla carta dei servizi. Il monitoraggio è effettuato attraverso gli Uffici di Piano del Comune capo Ambito. In caso di riscontro negativo, il Comune capo Ambito provvede ad emettere prescrizioni o provvedimenti di sospensione o revoca dell’accreditamento.
  11. La revoca dell’accreditamento comporta l’automatica risoluzione del rapporto contrattuale in essere.